Art. 1.
(Riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione).

      1. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina a decorrere dall'anno accademico 1982-1983 sino all'anno accademico 1990-1991, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato domanda per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione, il Ministero dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio annua onnicomprensiva di importo pari a 7.000 euro. Non sono dovuti interessi legali né importi per rivalutazione monetaria.
      2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca delle seguenti condizioni:

          a) frequenza di un corso di specializzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, per l'intera durata legale del corso stesso;

          b) impegno di servizio a tempo pieno o a tempo ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o dalla relativa autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

      3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere presentata l'istanza di corresponsione delle borse

 

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di studio previste dal presente articolo, lo scaglionamento dei relativi pagamenti, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione delle istanze nonché dei controlli da effettuare sulle stesse, prevedendo, comunque, controlli a campione non inferiori al 10 per cento del totale delle istanze presentate.